Il Diritto alla Vita e il Ddl sul Fine Vita
Roma, 1 luglio 2025 – “Il diritto alla vita è un diritto fondamentale della persona, in quanto necessario per l’esercizio di tutti gli altri diritti riconosciuti dall’ordinamento. La Repubblica si impegna a garantire la protezione della vita di ciascun individuo, senza distinzione riguardo all’età, alle condizioni di salute o ad altre circostanze personali e sociali. Sono considerati nulli gli atti civili e amministrativi che contrastano con le disposizioni di questo articolo e che non rientrano nelle esplicite disposizioni di legge”. Questa è la premessa del ddl sul fine vita, presentata dai relatori Zullo (Fdi) e Zanettin (FI) al comitato ristretto e che sarà discussa domani nelle commissioni competenti di Affari sociali e Giustizia del Senato, riporta Attuale.
Il tema del fine vita continua a generare divisioni nel panorama politico. Il testo visionato dall’Agi specifica che “non è punibile chi agevola l’esecuzione di un proposito di fine vita, formatosi in modo libero, autonomo e consapevole, di una persona maggiorenne, inserita nel percorso di cure palliative, tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, che provoca sofferenze fisiche e psicologiche intollerabili, ancorché pienamente capace di intendere e di volere, le cui condizioni siano verificate dal Comitato Nazionale di Valutazione.”.
Il disegno di legge prevede la creazione di un comitato senza la denominazione “etico”, che avrà il compito di esaminare le richieste legate al fine vita. Si tratta di un “organo competente a rilasciare, su richiesta dell’interessato, un parere obbligatorio riguardo l’esistenza o meno dei requisiti per l’esclusione della punibilità secondo l’articolo 580, comma 2-bis del Codice Penale in base alla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242″. Questo comitato sarà composto da sette membri, che includeranno un giurista, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, un esperto in medicina palliativa, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere.
I membri del Comitato saranno nominati tramite decreto del presidente del Consiglio, il quale sceglierà anche il presidente, il vice-presidente e il segretario. I membri resteranno in carica per cinque anni, con possibilità di rinnovo non superiore a due volte, anche non consecutive. Il comitato lavorerà a titolo gratuito. Una volta ricevuta la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità per finire la vita, il comitato acquisirà, attraverso documentazione, il parere non vincolante di un medico specialista della patologia del richiedente”, come indicato nel testo. “Nel caso in cui la richiesta implichi modalità di esecuzione che preveggano l’assunzione di farmaci off-label, il comitato acquisirà il parere, anch’esso non vincolante, del Centro di coordinamento nazionale”.
Il Comitato Nazionale di Valutazione dovrà esprimere un parere entro sessanta giorni dalla richiesta, con possibilità di proroga di trenta giorni se vengono richiesti ulteriori pareri. “La scadenza per il rilascio del parere può essere ulteriormente estesa, per lo stesso periodo, in caso di necessità motivate”. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato utilizzerà le strutture del Ministero della Salute – Dipartimento per l’amministrazione generale, entro i limiti delle risorse e dei mezzi disponibili, senza generare oneri per la finanza pubblica.
La richiesta può essere ritirata in qualsiasi momento dal richiedente. In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti per il fine vita, “la richiesta può essere reiterata solo nei casi in cui il richiedente dimostri l’intervenuta sussistenza dei requisiti stabiliti dalla suddetta sentenza della Corte Costituzionale e comunque non prima di 180 giorni.
Il parere del Comitato Nazionale di Valutazione è valutato dall’autorità giudiziaria per determinare la non punibilità. Si precisa che il Ssn non sarà coinvolto: “Il personale in servizio, le attrezzature e i farmaci disponibili nel Sistema Sanitario Nazionale non possono essere utilizzati per facilitare il proposito di fine vita, come stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2019, n. 242”. L’articolo 3 del ddl tratta delle disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore.
Entro il 2028, il 90% della popolazione dovrà avere accesso alle cure che le regioni sono obbligate a garantire. Un osservatorio, istituito da Agenas, esaminerà i progetti e fornirà una relazione annuale al presidente del Consiglio dei ministri, al ministro della Salute, nonché ai presidenti di Camera e Senato, dove saranno indicate anche “le Regioni che non hanno presentato il progetto di potenziamento delle cure palliative, incluse quelle pediatriche, domiciliari e per ogni patologia”, oltre a “quelli che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti negli omologhi piani dell’anno precedente”. In caso di mancata presentazione del piano, entro 30 giorni dalla ricezione della relazione di Agenas, il governo – come stabilito nel testo – nomina un commissario ad acta fino al raggiungimento degli standard prestabiliti. “Se una Regione non ha raggiunto gli obiettivi previsti per il potenziamento delle cure palliative definiti nel progetto dell’anno precedente, come segnalato dall’osservatorio”, il ministro della Salute assegnerà “un termine non superiore a sei mesi per il raggiungimento degli stessi”.