
La riforma della legislazione sulla violenza sessuale ha acquisito il consenso unanime di maggioranza e opposizione. Lunedì prossimo è previsto il voto definitivo in aula, dove sarà presentato un emendamento che modifica l’articolo 609-bis del Codice penale, riporta Attuale.
Le nuove disposizioni prevedono pene da 6 a 12 anni di reclusione per chi «fa compiere o subire atti sessuali ad un’altra persona» senza un esplicito «consenso libero e attuale». Questo accordo, frutto di intense trattative, è stato confermato dalle relatrici Carolina Varchi di FdI e Michela De Biase del Pd, rappresentando un passo significativo nell’approccio legislativo alla questione della consapevolezza e del consenso nei rapporti sessuali. L’emendamento, approvato in Commissione giustizia, sarà ora sottoposto al voto in aula il prossimo lunedì.
Il nuovo testo dell’articolo: cos’è il consenso «libero e attuale»
Il cambiamento cruciale riguarda la definizione di consenso: per distinguere un atto sessuale da una violenza, sarà necessario dimostrare che il consenso sia «libero» e «attuale», il che implica che non sia frutto di costrizioni e sia esplicitamente comunicato al momento dell’atto. Inoltre, le modifiche all’articolo 609-bis estendono la responsabilità penale non solo a chi usa violenza fisica o minaccia, ma anche a chi approfitta delle condizioni di vulnerabilità della vittima, come previsto dall’articolo 90-quater del Codice di procedura penale.
L’aggiunta della «particolare vulnerabilità»: cosa comporta
La definizione di «particolare vulnerabilità» include fattori legati all’età e allo «stato di infermità o di deficienza psichica». Le nuove norme considerano anche situazioni in cui il reato è aggravato da componenti di violenza, odio razziale, connessione con la criminalità organizzata, terrorismo, o tratta di esseri umani, oltre a casi in cui la vittima si trovi in una condizione di dipendenza affettiva, psicologica o economica dall’autore del reato.