Roma, 3 ottobre 2025 – La Corte di Cassazione ha emesso una nuova ordinanza a favore di un automobilista multato, annullando la sanzione per la mancata omologazione del dispositivo di rilevazione della velocità. Questo avviene mentre il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avvia una mappatura degli strumenti elettronici utilizzati in Italia. I sindaci hanno tempo fino al 30 novembre per comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) quali apparecchi hanno installato e dove; in assenza di tali comunicazioni, i dispositivi non potranno essere utilizzati, riporta Attuale.
Cassazione (ancora) sui velox: devono essere omologati
Con l’ordinanza 26521 del 1 ottobre, la Cassazione, seconda sezione civile, ha confermato i suoi precedenti interventi, riconoscendo la validità della difesa di un automobilista multato per aver superato il limite di velocità di 70 km/h, raggiungendo invece 88,40 km/h. La polizia municipale aveva contestato la violazione dell’articolo 142 del codice della strada.
La storia dell’automobilista
Il tribunale di Pescara aveva rigettato l’appello di questo automobilista nel 2021, mantenendo la legittimità della prima pronuncia, ritenendo sufficiente che l’apparecchiatura elettronica fosse stata approvata dal ministero delle Infrastrutture, senza considerare la necessità di omologazione da parte del ministero dello Sviluppo economico.
Una giurisprudenza ormai consolidata
La sentenza della Cassazione riafferma un orientamento giuridico consolidato: l’apparecchiatura in questione avrebbe dovuto essere omologata dal ministero dello Sviluppo economico, mentre è stata solo approvata dal ministero delle Infrastrutture, che aveva mancato di competenza. “È pacifico”, afferma la Suprema Corte, “che l’apparecchio autovelox utilizzato per l’accertamento non era omologato ed era stato invece approvato”.
Le ordinanze della Cassazione sui velox
Il richiamo alle precedenti ordinanze della Corte è significativo, in particolare a quella del 18 aprile 2024, numero 10505, che dichiarava illegittimo l’accertamento effettuato con un autovelox solo approvato. La Corte sottolinea che l’approvazione del dispositivo di rilevazione non può sostituirsi alla necessaria omologazione prevista dall’articolo 142 comma 6.
Cosa stabilisce il codice della strada
Il comma 6 dell’articolo 142 stabilisce chiaramente che “solo le apparecchiature debitamente omologate forniscono dati da ritenersi fonti di prova”, evidenziano i giudici.
La mappa di Salvini
In una nota, il Mit precisa che le amministrazioni e gli enti responsabili della polizia stradale devono inserire nel portale i dati relativi ai dispositivi di accertamento. È richiesta l’indicazione della marca, del modello, del tipo, della matricola e del decreto di approvazione del Mit. Ogni modifica deve essere comunicata immediatamente, definendo tali procedure come condizione necessaria per l’utilizzo legittimo dei dispositivi.
Il ministro Salvini ha più volte ribadito che non saranno tollerati autovelox utilizzati esclusivamente come fonte di guadagno per le casse comunali, a scapito della sicurezza stradale. Nel 2024, le prime venti città italiane hanno incassato oltre 62 milioni di euro dai verbali di violazione, secondo il Codacons.