La stretta in arrivo sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale
Controlli più rigidi e sanzioni più severe. È in arrivo una stretta sul trasferimento di denaro contante in entrata o uscita dal territorio nazionale: a prevederla è la bozza del decreto legislativo che sarà in Consiglio dei ministri oggi, lunedì 9 dicembre. Secondo le informazioni disponibili al momento, nel decreto saranno previste sanzioni più salate, l’inasprimento dei sequestri e la possibilità per le autorità di trattenere il denaro nel caso di violazioni relative agli obblighi di dichiarazione o indizi di possibili collegamenti con la criminalità.
Questo provvedimento, in quattro articoli, a livello “tecnico” apporta modifiche alla disciplina sul mercato dell’oro del 2000 e ad un decreto legislativo del 2008 sulla normativa in materia valutaria. Per quanto riguarda il contante, invece, resta l’obbligo di dichiarazione per chi entra o esce dal territorio nazionale con importi pari o superiori a diecimila euro: viene aggiunto che l’obbligo non è soddisfatto non solo se le informazioni sono inesatte o incomplete, ma anche “se il denaro contante non è messo a disposizione ai fini di controllo”.
In generale, con il decreto legislativo si aggiorna la definizione di “contante”: non ci sono più soltanto banconote e monete, ma anche strumenti negoziabili al portatore, come traveller’s cheque, assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, carte prepagate non nominative.
Il trattenimento del denaro contante
Sempre secondo la bozza del decreto legge, viene poi introdotto un nuovo articolo, in base al quale “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la guardia di finanza possono trattenere il denaro” se gli obblighi di dichiarazione non sono stati assolti in tutto o in parte, o “qualora emergano indizi che il denaro contante, accompagnato o non accompagnato, a prescindere dall’importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose”. Il trattenimento temporaneo, che può essere disposto “anche nel caso di denaro contante, accompagnato o non accompagnato, di importo inferiore a diecimila euro”, ha una durata massima di trenta giorni, con possibile estensione a novanta giorni in casi particolari, ed è finalizzato ad individuare “gli elementi richiesti per l’applicazione della legge penale”.
Controlli, sequestri e sanzioni
E veniamo ai controlli. Oltre che casuali, potranno essere basati sull’analisi dei rischi, anche con procedimenti informatici. I dati e le informazioni acquisiti potranno essere utilizzati ai fini fiscali. Viene inoltre eliminata la soglia di almeno diecimila euro per il sequestro del denaro contante trasferito o che si cerca di trasferire, e vengono alzati i limiti stabiliti per il sequestro (le percentuali attuali del 30% e 50% dell’importo eccedente passano a 50, 70 e 100%). Il sequestro può avvenire anche “con informazioni inesatte o incomplete”. L’importo del sequestro non può essere inferiore a 900 euro e superiore a un milione di euro. Vengono infine inasprite anche le sanzioni, che partono da un minimo di 900 euro, anziché 300.
Il sistema di sorveglianza
L’obiettivo di queste misure è quello di assicurare l’istituzione di un adeguato sistema di sorveglianza sul denaro contante. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la guardia di finanza, ciascuna secondo le proprie competenze, scambiano attraverso il sistema di Informazioni doganali (Sid) le informazioni che hanno acquisito con le omologhe autorità competenti degli altri Stati membri. Già lo scorso settembre il Consiglio dei ministri aveva aggiornato le disposizioni in materia di trasferimento del denaro contante e non solo.