Roma, 5 febbraio 2026 – Agenti e ufficiali di polizia potranno “accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore persone per le quali (…) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l’incolumità pubbliche”. La bozza del decreto legge Sicurezza, approvato questo pomeriggio dal Consiglio dei ministri, contiene il controverso “fermo di prevenzione”. Il governo dunque non fa marcia indietro su uno dei punti critici del provvedimento, segnalati dal Quirinale, riporta Attuale.
Le forze dell’ordine dovranno tempestivamente informare il pm che potrà decidere la revoca immediata del fermo. Inoltre, “è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni (…) ordina il rilascio della persona accompagnata”. Al pubblico ministero “è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell’ora in cui è avvenuto”.
Secondo la scheda di sintesi del decreto (articolo 7, comma 2), il fermo di prevenzione è autorizzato in “specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di armi, strumenti atti ad offendere, dall’uso di petardi, caschi o strumenti che rendono difficoltoso il riconoscimento della persona o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi 5 anni.
Daspo ai condannati per certi reati
Il divieto di partecipare alle manifestazioni è demandato al giudice che in caso di condanna per determinati delitti emette il ‘daspo’. Secondo la scheda di sintesi della bozza, il questore potrà prescrivere al condannato di comparire personalmente una o più volte, negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni su cui è disposto il divieto. Sono previste pene da 4 mesi a un anno per la violazione del divieto.
Le fattispecie di reato per cui scatta il divieto includono: attentato di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, devastazione, saccheggio e strage al fine di attentare alla sicurezza dello Stato, violenza o minaccia a un corpo politico amministrativo o giudiziario, devastazione e saccheggio, strage, incendio, danneggiamento seguito da incendio contro edifici pubblici, infrastrutture di trasporto, edifici privati, monumenti, impianti industriali, cantieri, aziende agricole, attentato alla sicurezza dei trasporti, omicidio (anche tentato) volontario e preterintenzionale, e lesioni personali commesse con aggravanti.
Scudo penale, il governo va avanti
Il governo va avanti anche sul cosiddetto ‘scudo penale’: il decreto introduce un registro alternativo per gli indagati (Forze dell’ordine ma anche comuni cittadini) in caso di reati compiuti in presenza di un giustificativo. “Quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all’annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo”.
La stretta sui coltelli, sanzioni ai genitori
Il testo del decreto licenziato dal Cdm include anche l’attesa stretta sulle armi bianche. È previsto il “divieto assoluto di porto di strumenti con lama flessibile, acuminata e tagliente di lunghezza oltre i 5 centimetri, a scatto o a farfalla, di facile occultamento e di frequente utilizzo”, pena la “reclusione da 1 a 3 anni”. Il decreto vieta poi il “porto, se non per giustificato motivo, di strumenti dotati di lama affilata o appuntita di lunghezza superiore a 8 centimetri”, con una pena pari alla reclusione da 6 mesi a 3 anni. Per entrambi i reati, il prefetto può applicare sanzioni amministrative accessorie: la sospensione fino a un anno della patente di guida e della licenza di porto d’armi o il divieto di conseguirli, nonché la comunicazione all’autorità giudiziaria competente e al questore. Se i fatti sono commessi da un minorenne, è prevista una sanzione amministrativa da 200 a 1.000 euro a carico di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.