L’aborgazione completa delle detrazioni fiscali imprime una nuova stretta nei confronti dei migranti che si stabiliscono, lavorano e pagano regolarmente le tasse in Italia
Ilavoratori stranieri non potranno ridurre il peso delle imposte utilizzando le detrazioni fiscali per i componenti del nucleo familiare a carico: è la nuova stretta dell’esecutivo Meloni contenuta nella manovra 2025, tutta a danno dei lavoratori con cittadinanza extra-Ue. Nel disegno di Bilancio compare infatti un comma dedicato agli stranieri, che li taglia completamente fuori dagli sgravi, pur essendo in regola sotto il profilo fiscale e previdenziale.
Stop agli sgravi per solo per i lavoratori stranieri
In particolare, all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, viene aggiunto il comma 2-bis, nel quale si stabilisce che “le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero”.
A partire dal 1 gennaio 2025, dunque, i contribuenti che non sono cittadini italiani né europei, né appartenenti a uno dei 30 Stati aderenti allo Spazio economico europeo, non potranno usufruire delle detrazioni per il coniuge e i figli a carico di età compresa tra 21 anni e 30 anni di età rimasti nel Paese d’origine. Per i figli di età inferiore ai 21 anni, invece, già dal 2022 gli sgravi sono stati assorbiti dall’assegno unico. Per quest’ultimo, tra l’altro, l’Unione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia a causa delle restrizioni nei confronti dei lavoratori Ue. Limitazioni che aumentano quando si parla di lavoratori extracomunitari.
I dubbi sulle stime
Ora, l’aborgazione completa delle detrazioni fiscali imprime una nuova stretta nei confronti dei migranti che si stabiliscono, lavorano e pagano regolarmente le tasse in Italia. Stando alle stime della Ragioneria di Stato, la stretta permetterebbe di risparmiare oltre 125 milioni di euro, ma la sua applicabilità solleva dei dubbi. Nella dichiarazione dei redditi non è infatti indicata la cittadinanza del contribuente, ricorda la Ragioneria. Perciò ai fini della stima “è stato preso in considerazione lo Stato di nascita”, si legge nella relazione tecnica.