Fine vita, approvato il testo della maggioranza e tutti i dettagli sul ruolo del sistema sanitario e le tempistiche

02.07.2025 10:45
Fine vita, approvato il testo della maggioranza e tutti i dettagli sul ruolo del sistema sanitario e le tempistiche

Il centrodestra ha ottenuto l’approvazione del testo nelle commissioni competenti. Tuttavia, alcuni aspetti evidenziati dalla Consulta non sono stati considerati con attenzione, riporta Attuale.

Sta per approdare in aula il primo disegno di legge riguardante il fine vita, a sei anni dalla sentenza della Corte di Cassazione che richiedeva un intervento normativo. Il ddl, sostenuto da tutti i gruppi di maggioranza ma respinto dalle opposizioni nelle commissioni Giustizia e Sanità, sarà discorso al Senato il 17 luglio, dopo un periodo di nove giorni dedicato alla presentazione di emendamenti. Rispetto alle versioni preliminari, sono state introdotte diverse modifiche che smorzano le posizioni iniziali del centrodestra. Rimangono, però, critici i tempi designati per l’approvazione della richiesta e l’esclusione del Sistema sanitario nazionale da tutte le procedure relative al suicidio assistito. Infatti, farmaci, medici e strutture del Ssn «non possono essere impiegati per facilitare il proposito di fine vita», contrariamente a quanto stabilito dalla Regione Toscana, l’unica finora ad aver legiferato in materia.

I punti ribaditi: la tutela della vita e il monitoraggio delle cure palliative

Il disegno di legge, presentato da Pierantonio Zanettin di Forza Italia, è composto da quattro articoli. I primi e il terzo articoli, in effetti, servono a ribadire situazioni già esistenti. Per prima cosa, si sottolinea che «la Repubblica assicura la tutela alla vita di tutti i cittadini». Inoltre, il terzo articolo assegna all’Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni (Agenas) il compito di istituire un osservatorio per monitorare l’applicazione delle cure palliative su tutto il territorio nazionale. Tale compito è già attualmente svolto dall’Agenzia, che verifica il raggiungimento degli obiettivi riguardanti l’utilizzo delle cure per i pazienti bisognosi di assistenza.

I vincoli della Consulta e la correzione della maggioranza

I nodi critici sono contenuti negli articoli 2 e 4 del ddl «Disposizioni esecutive della sentenza della Corte Costituzionale del 22 novembre 2019, n.242». Pur richiamando direttamente il parere della Consulta di sei anni fa, in sostanza alcuni aspetti evidenziati dai giudici non sono stati considerati. Nel secondo articolo, per esempio, si modifica il codice penale stabilendo la non punibilità per chi coadiuva una persona malata nel suicidio assistito.

Un punto che la Corte Costituzionale aveva sottoposto a quattro condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intolerabili, e deve possedere capacità di intendere e di volere. La maggioranza ha aggiunto una quinta condizione: che la persona sia già inserita in un percorso di cure palliative. Inoltre, il testo menziona una persona «sostenuta da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali», ovvero da macchinari. Tuttavia, non si fa menzione dei trattamenti farmacologici cui invece la Consulta si era riferita.

Il Comitato nazionale di valutazione: chi ne fa parte e come funziona

In base all’articolo 4, il ddl propone l’istituzione di un Comitato nazionale di valutazione, il quale andrà a sostituire i comitati locali nella loro funzione di «filtro» per le richieste di accesso al suicidio assistito. Questo comitato sarà composto da sette membri, selezionati tra cui un giurista (professore universitario e avvocato), un bioeticista, un anestesista e rianimatore, un medico palliativista, uno psichiatra, uno psicologo e un infermiere. Saranno nominati tramite decreto del presidente del Consiglio e rimarranno in carica cinque anni, con la possibilità di essere rinnovati per un massimo di due volte. La loro valutazione delle richieste avverrà entro 60 giorni, con la possibilità di estensione fino a ulteriori 30 giorni per i casi più complessi, in cui potranno richiedere l’opinione di specialisti della patologia della persona richiedente. In caso di valutazione negativa, il termine per ripresentare domanda è stato ridotto da 4 anni a 180 giorni.

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