Roma, 7 aprile 2026 – La corte d’Appello di Roma ha posto fine alla controversia legale sull’eredità di Pino Daniele, il cantautore partenopeo scomparso il 4 gennaio 2015 a causa di una crisi cardiaca. Al centro del conflitto giuridico tra il primogenito Alessandro Daniele e la seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi vi erano una richiesta di denaro per un presunto “accordo verbale” e una contromanifestazione riguardante i diritti d’autore sull’opera. Entrambe le richieste sono state respinte dai giudici, riporta Attuale.
I nodi
Nella sentenza, i magistrati hanno rispettato scrupolosamente le ultime volontà del cantautore, come evidenziato nel testamento segreto depositato presso un notaio e pubblicato il 12 gennaio 2015, immediatamente dopo la sua morte. Come riporta il quotidiano, la questione legale, cominciata nel 2017 e conclusa in primo grado nel 2022, ha avuto un’ulteriore risoluzione nei giorni scorsi e si è concentrata sui punti 7 e 9 del testamento di Pino Daniele, riguardo a un accordo tra il primogenito e la seconda moglie del cantautore, per il quale tuttavia non sono emerse prove in aula.
I diritti contesi
Riguardo al punto 7 del testamento, Pino Daniele aveva specificato di voler lasciare ai figli, in parti uguali, “tutti i miei diritti d’autore, nonché i diritti connessi di artista, interprete ed esecutore”, desiderando che tali diritti rimanessero in comunione tra i propri figli fino al raggiungimento della maggiore età di tutti. Inoltre, aveva conferito all’avvocato Andrea Pietrolucci la gestione e rappresentanza degli interessi ereditari per quanto concerne i diritti d’autore, data l’età minorile di alcuni figli all’epoca della stesura.
In sintesi, il cantautore aveva previsto di lasciare ai figli e non alla seconda moglie i diritti d’autore e i diritti connessi.
Il presunto accordo verbale
Nel punto 9 del testamento, era altresì indicato che il cantautore lasciava ai figli e alla moglie tutti i beni mobili, conti correnti e diritti d’autore, ripartiti equamente. L’altra questione controversa riguardava un presunto accordo verbale tra i figli del primo matrimonio e la seconda moglie, con Alessandro Daniele che richiedeva la restituzione di 61mila euro e ulteriori 100mila euro per il presunto inadempimento dell’accordo. Tuttavia, sia in primo che in secondo grado, i giudici hanno rigettato le domande economiche, constatando la mancanza di prove certe dell’esistenza di tale accordo.
I giudici hanno quindi mantenuto un rigido rispetto delle disposizioni testamentarie, considerando la completezza del documento, che affrontava tutte le questioni relative al patrimonio, compresi immobili e quote societarie, equamente suddivise tra i cinque figli. Sebbene la sentenza della corte d’appello di Roma chiuda la fase di merito del processo, non è escluso che la disputa sull’eredità di Pino Daniele possa ancora giungere di fronte alla Cassazione per questioni di legittimità.