I giudici si sono espressi su un caso nato in Spagna e hanno stabilito che in nessun Paese membro le autorità locali possono andare contro le norme europee quando stabiliscono la protezione della specie
Non sta alle Regioni stabilire se i lupi possono essere cacciati, ma le regole comunitarie di conservazione degli animali, alle quali le istituzioni locali non possono stabilire delle deroghe di propria iniziativa. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Ue che ha chiesto il rispetto della direttiva Habitat, provvedimento che mira ad un obiettivo ritenuto essenziale e di interesse generale: la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, contribuendo a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
La sentenza, che avrà conseguenze in tutta l’Unione, deriva da un caso sollevato in Spagna dove le popolazioni di lupi iberici sono soggette a regimi di tutela distinti: quelle situate a sud del fiume Duero, che si trova nella parte nord della nazione, beneficiano di una tutela rigorosa. Le popolazioni situate a nord dello stesso fiume hanno la qualificazione di specie animale di interesse comunitario, quindi in base alle norme europee.
Ma una legge regionale della Comunità autonoma di Castiglia e León, che si trova a Nord del fiume, aveva autorizzato la caccia per un totale di 339 lupi, legge contro cui è partito un ricorso dei conservazionisti. La Corte ha dato ragione a questi ultimi, basandosi su una relazione per il periodo 2013-2018, inviata dalla Spagna alla Commissione nel 2019, secondo cui il lupo si trovava in uno stato di conservazione “insoddisfacente-inadeguato” nelle tre regioni che occupava nel territorio nazionale (mediterranea, atlantica e alpina), le prime due delle quali comprendono la Castiglia e León.
I giudici hanno quindi stabilito che il lupo non può quindi essere designato come una specie di cui è autorizzata la caccia in una parte del territorio di uno Stato membro, quando il suo stato di conservazione a livello nazionale è insoddisfacente. L’uccisione degli animali deve essere quindi limitata e non estesa, o anche del tutto vietata.