Una sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che non c’è l’obbligo per versamenti indiretti e informali: come funziona e gli esempi, dall’acquisto della casa a quello dell’auto. Sul tema interviene anche un decreto appena approvato, che stabilisce inoltre alcune novità per le successioni, con la dichiarazione precompilata
Arriva un importante cambiamento riguardo alle donazioni verso i congiunti. È il caso frequente della somma di denaro donata dai genitori ai figli, per esempio per permettere loro di affrontare l’acquisto della casa, oppure per riuscire a sostenere l’acquisto dell’auto. Adesso, su queste operazioni, non si pagheranno più le tasse. Occorre tuttavia che queste donazioni soddisfino caratteristiche precise. Che cosa è cambiato? Una recente pronuncia della Corte di Cassazione, la sentenza numero 7442 pubblicata il 24 marzo 2024 dalla Sezione Tributaria, ha chiarito non sarà necessario pagare le tasse in un determinato contesto: sulle donazioni informali e indirette di modico valore, cioè quelle fatte in vita da un contribuente verso i congiunti, e che non sono registrate in atti ufficiali, non sono dovute le imposte sulle donazioni. Questa novità porterà a importanti effetti e semplificherà la vita a molti. Ma non ci sono solo questi cambiamenti. Anche il decreto legislativo approvato dal Consiglio ministri nei giorni scorsi è intervenuto sulle donazioni e ha introdotto novità importanti anche su successioni e trust. Ecco che cosa c’è da sapere.
Le donazioni non tassate
La decisione dalla Cassazione rappresenta un cambiamento epocale rispetto all’interpretazione data sino a oggi a favore del Fisco in base alla circolare numero 30/E del 2015 dell’Agenzie delle Entrate: d’ora in poi il pagamento delle tasse sarà previsto solo se queste donazioni risultano da atti sottoposti a registrazione, oppure se sono registrate volontariamente o se, avendo valore superiore a un milione di euro, la loro effettuazione viene dichiarata dal contribuente nel contesto di una procedura di accertamento di tributi. Nei casi invece in cui le donazioni siano informali e indirette di modico valore, come quelle fatte in vita da un contribuente verso i congiunti, e non siano registrate in atti ufficiali, allora non sarà necessario pagare i tributi previsti sulle donazioni. Prima della pronuncia della Cassazione, che nella pratica avrà effetto di legge, erano numerosi i contenziosi sul pagamento di tributi sulle donazioni. Adesso la materia è regolata nel dettaglio.
Ma quali sono gli esempi di donazioni informali che sono quelle non stipulate per iscritto, né enunciate in un atto scritto? È il caso, per esempio, di donazione di una somma di denaro, o di un bene a un congiunto, come può essere il bonifico da parte di un genitore o un parente. Ci sono poi le donazioni indirette che consistono nell’acquisto di un bene a favore di un’altra persona, ad esempio un genitore che acquista con i suoi soldi una vettura per il figlio oppure contribuisce per lui all’acquisto di una casa. Il recente decreto approvato dal Consiglio dei ministri ha recepito le indicazioni che le liberalità indirette non sono più tassate.
Quando scatta l’imposizione fiscale
Come detto, non tutte le donazioni sono libere dalle imposte. Occorre che i soldi o beni donati siano liberi da registrazioni. Ci sono poi altri casi ancora. Come ha ricordato la Cassazione, la tassazione può scattare solo se le donazioni derivano da documenti soggetti a registrazione, se vengono registrate volontariamente o se, superando il valore di un milione di euro, vengono dichiarate dal contribuente durante un’indagine fiscale o vengono rilevate in fase di accertamenti fiscali. Le imposte applicate variano a seconda dei casi: se la donazione viene registrata volontariamente, si applica la tassazione ordinaria, con le aliquote del 4,6% e dell’8 %. Quando invece viene dichiarata nell’ambito di un accertamento tributario, si applica l’aliquota dell’8%.
Il caso degli immobili donati
Frequente è il caso degli immobili donati. Su questo fronte si sono sempre aperti contenziosi di vario tipo tra eredi, oppure tra eredi e acquirenti dell’immobile anche a distanza di diversi decenni dalla donazione. Per gli immobili, essendo il loro trasferimento soggetto all’obbligo dell’atto pubblico, la donazione può avvenire o in modo diretto o in modo indiretto.
Il caso classico è quello della donazione diretta, nella quale il donante cede al beneficiario una casa di sua proprietà. La donazione indiretta, nella pratica, realizza lo stesso risultato della donazione tipica, sfruttando però contratti dotati di una diversa causa. Esempio frequente è l’acquisto in favore di terzi (il genitore acquista la casa al figlio con denaro proprio).
I rischi legati agli immobili
Un bene immobile donato rimane per diversi anni in un’area di incertezza dovuta alle norme sulle donazioni, che possono anche essere ritirate. Per esempio, un figlio illegittimo può chiedere di revocare la donazione effettuata negli anni dal suo genitore. Questo aspetto fa sì che gli immobili donati immessi sul mercato immobiliare scontino sempre questo possibile rischio nel momento della compravendita. Significa che i potenziali acquirenti cercheranno sempre di contrattare un prezzo basso.
Altro caso di revoca della donazione è quello della “ingratitudine”, definita da diverse fattispecie. Ne deriva che il donatario rimane esposto alle azioni degli eredi del donante (in caso di lesione della legittima), per un termine di 10 anni dalla data di apertura della successione del donante, oppure di 20 anni dalla trascrizione della donazione. Ciò significa che, anche chi ha per esempio acquistato l’immobile donato, rimane esposto alle stesse azioni degli eredi per 20 anni. Anzi, occorre precisare che i futuri eredi che sono venuti a conoscenza della donazione, potrebbero fare opposizione alla stessa e iscrivere tale atto nei registri immobiliari, con la conseguenza di bloccare il trascorrere dei 20 anni.
Successione precompilata e trust
Il Consiglio dei ministri dell’8 aprile, oltre a recepire in materia di donazioni il fatto che le liberalità indirette non sono più tassate, ha introdotto novità anche in materia di successioni e di trust. Le misure devono tuttavia ancora essere convertite in legge e dunque occorrerà aspettare per avere conferma che quello licenziato dall’esecutivo sarà l’assetto definitivo. Riguardo alla successione, il nuovo decreto ha introdotto una procedura parzialmente precompilata che semplificherà la vita agli eredi a partire dal 2025. La dichiarazione di successione è sempre un momento molto complesso, che richiede tanta attenzione per la ricerca di dati e informazioni. La novità appena introdotta ha l’obiettivo di semplificare gli adempimenti degli eredi e dei professionisti, riducendo i dati da presentare. Per poter procedere attraverso questa strada, sarà però necessario presentare la successione solo per via telematica, entro 12 mesi. La possibilità di vie tradizionali per l’invio della denuncia – per esempio per raccomandata (dalla quale dovrà risultare la data di spedizione) – resterà possibile soltanto per i residenti all’estero.
Perché si parla di semplificazione? La dichiarazione precompilata conterrà un lungo elenco di informazioni già acquisite dall’Agenzia delle Entrate. In questo modo gli eredi si troveranno con parte del lavoro già fatto. Tra i dati già presenti ci saranno i dati anagrafici del dichiarante, dei soggetti indicati nella dichiarazione, nonché i recapiti dell’utente, validati attraverso le credenziali di accesso.
Ci sarà anche una struttura più intuitiva: i dati saranno organizzati per argomenti e non più per quadri. Inoltre la novità eliminerà le richieste di tanti dati, per esempio, gli estratti catastali relativi agli immobili. È prevista inoltre l’autoliquidazione delle imposte, con l’Agenzia che effettuerà i controlli in un arco di tempo di due anni.
Novità, infine, riguardo ai trust: le nuove norme stabiliscono che l’imposta sulle successioni e sulle donazioni viene estesa ai trasferimenti derivanti da questa particolare fattispecie. Per esempio, l’imposta è esclusa esplicitamente per le liberalità d’uso. Le franchigie e le aliquote di imposta applicabili dipendono dal valore dei beni e dal rapporto di coniugi o di parentela tra disponente e beneficiario all’atto del trasferimento. L’imposta è pagata a titolo definitivo e non è restituita.
Fonte: LaStampa