Le dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, hanno messo in allarme molti proprietari di immobili. Ecco cosa fare per non finire nel mirino del Fisco
“Chi ha usufruito del Superbonus 110 è tenuto ad aggiornare i dati catastali, andremo a verificare e se non li hanno aggiornati, vuol dire che ci saranno benefici a favore dei Comuni”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, riunite in seduta comune per discutere il Piano Strutturale di Bilancio.
Chi potrebbe pagare più tasse
La revisione delle rendite catastali potrebbe avere un impatto sui portafogli delle famiglie. Un eventuale miglioramento della categoria catastale può infatti influire sul calcolo dell’Imu, nel caso delle seconde case, e su quello della tassa sui rifiuti per tutti gli immobili. Il valore catastale di un immobile ha effetti anche sul calcolo delle imposte sulle successioni e di registro relative alla casa. Basandosi su classe e categoria, e considerando il numero di vani catastali e la posizione (le abitazioni al centro ovviamente “valgono” di più) viene definita la rendita presunta dell’immobile. Secondo alcune simulazioni – necessariamente generiche, i dati esatti variano di città in città – con un aumento di classe la rendita può salire fra il 17 e il 18 per cento, con due si va dal 37 al 38 per cento.
Gli aumenti delle rendite catastali
Alcuni esempi. Secondo l’Ansa, gli aumenti delle rendite catastali in metropoli come Roma e Milano sarebbero del 16-18 per cento nel caso del passaggio di una classe e di oltre il 30 per cento nel caso di un salto più ampio di due classi. A Roma, ad esempio, un’abitazione popolare A4 della classe più bassa con 6 vani catastali in zona censuaria 2 con una rendita di livello base di 759 euro arriverebbe a 883 euro con passaggio di una classe (+16 per cento) e a 1.038 euro con il passaggio di due classi (+36 per cento).
A Milano invece, un’abitazione popolare A4 di classe intermedia con 6 vani catastali in zona censuaria 2 passerebbe da una rendita di 604 euro a 712 euro con il passaggio di una classe (+18 per cento) e a 836 euro con il passaggio di due classi. L’aumento della rendita si fa sentire anche in città più piccole. Per esempio a Caserta, per un’analoga abitazione A4 in zona 1, il passaggio dalla classe più bassa a quella superiore fa aumentare la rendita del 20%, da 309,84 euro a 371,82. E per uno scatto due classi l’incremento raggiunge il 40 per cento (fino a una rendita di 433,8 euro). Per il calcolo dell’Imu si usa la rendita catastale rivalutata del 5 per cento moltiplicata per il coefficiente catastale cui l’immobile è associato.
Come comunicare le variazioni catastali
Già oggi, dopo ogni ristrutturazione, le variazioni catastali vanno comunicate dal direttore dei lavori che – entro 30 giorni dal termine dei lavori – deve depositare in Comune prova dell’avvenuta presentazione della variazione catastale o una dichiarazione che attesti come gli interventi non hanno modificato il classamento. Per capire il senso bisogna tenere conto che gli immobili sono suddivisi in gruppi, categorie e classi. Le abitazioni appartengono al gruppo A e sono ripartite in 10 categorie (da A/1 ad A/9 più la A/11 mentre la A/10 contraddistingue gli uffici): inoltre in ogni categoria sono previste una o più classi. Più alta la categoria, più di pregio è l’immobile.
Quando va dichiarato il cambio di certificazione energetica
Dell’intervento sul Catasto in realtà si parlava già nella Manovra 2024 e comunque – proprio per i lavori di miglioramento “pagati” dal Superbonus – esiste già la possibilità per i proprietari di immobili di ricevere dall’Agenzia delle Entrate una richiesta di informazioni sui miglioramenti dell’abitazione con conseguente rialzo di categoria. La legge in vigore, prevede che “gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti” siano “dotati di un attestato di prestazione energetica (la cosiddetta Ape) al termine dei lavori. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile”.