Legge sul fine vita: Corte Costituzionale legittima il testo toscano con riserve sulle competenze statali

30.12.2025 03:45
Legge sul fine vita: Corte Costituzionale legittima il testo toscano con riserve sulle competenze statali

La Corte Costituzionale approva la legge toscana sul fine vita, ma segnala illegittimità in alcune disposizioni

Firenze, 30 dicembre 2025 – La legge toscana sul fine vita non è illegittima. A scriverlo nero su bianco è la Corte Costituzionale, che nella sua sentenza pubblicata ieri ha ritenuto che, pur con qualche taglio chirurgico, nel suo complesso il testo sia riconducibile all’esercizio della potestà legislativa di una Regione in materia di tutela della salute e persegua la finalità di “dettare norme a carattere meramente organizzativo e procedurale, al fine di disciplinare in modo uniforme l’assistenza da parte del servizio sanitario regionale alle persone che chiedano di essere aiutate a morire”, riporta Attuale.

La Consulta, con la sua decisione, respinge le censure presentate dal governo riguardo l’impianto normativo, ma al tempo stesso dichiara illegittime alcune disposizioni che “violano competenze statali”. Per il presidente della Toscana, Eugenio Giani, si tratta di “un passaggio storico e un risultato politico chiaro”.

La Corte “riconosce alla Toscana la legittimità di legiferare sul fine vita”, anche se, spiega il governatore, serviranno delle modifiche “per rafforzare una legge che mette al centro la sanità pubblica, la responsabilità istituzionale e l’umanità”.

Le Regioni, si legge ancora nella sentenza, possono anche intervenire per dare attuazione alle sentenze costituzionali, purché senza invadere ambiti riservati alla competenza statale. A essere considerati illegittimi costituzionalmente sono invece gli articoli 5 e 6, relativi ai tempi che sarebbero così stringenti da non consentire un’applicazione attenta anche alle possibili alternative. Così come vengono ‘bocciati’ gli articoli 2 e 4, comma 1, limitatamente alle parole “o un suo delegato” in quanto, consentendo la presentazione dell’istanza (di suicidio medicalmente assistito) anche a quest’ultimo, “deroga vistosamente al quadro normativo fissato dalla legge numero 219 del 2017, nel quale la procedura medicalizzata di assistenza al suicidio è stata inquadrata dalla giurisprudenza di questa Corte”. C’è poi l’articolo 7, comma 1, che, disciplinando il supporto al suicidio medicalmente assistito, impegna le aziende unità sanitarie locali ad assicurare il supporto tecnico e farmacologico oltre all’assistenza sanitaria per la preparazione all’autosomministrazione del farmaco autorizzato. Anche questo è stato definito incostituzionale.

Per i vertici del Pd,to scano e nazionale, le disposizioni illegittime non minerebbero la tenuta della legge, che rimane “applicabile”. Dello stesso parere anche l’ex deputato del Pd e costituzionalista, Stefano Ceccanti, per il quale la Regione Toscana “poteva fare in linea generale una legge sul suicidio assistito”. “Trionfalismi ingiustificati, quelli del presidente Giani e del Pd toscano”, tuona invece Chiara La Porta, presidente del gruppo FdI in Consiglio regionale. “La sentenza – spiega – conferma che alcune significative disposizioni sono di competenza dello Stato e non della Regione. Bene ha fatto, quindi, il governo a impugnarla”.

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