La Corte d’Appello di Brescia aumenta i risarcimenti per gli eredi dei militari deportati nei lager nazisti
Roma, 2 novembre 2026 – La Germania non si presenta in tribunale, ma ormai da tempo è lo Stato italiano a fare ricorso contro gli eredi dei militari deportati nei lager nazisti, nel tentativo di contestare risarcimenti che sarà proprio l’Italia a dover pagare: il rischio è prosciugare le casse statali. Così, ottant’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, questo paradosso si consuma ancora una volta nelle aule di giustizia. Tuttavia, il verdetto di quest’oggi ribalta le aspettative dell’Avvocatura dello Stato. La Corte d’Appello di Brescia ha respinto il ricorso del ministero dell’Economia e della Presidenza del Consiglio contro i risarcimenti agli eredi degli internati militari italiani e anzi ha raddoppiato le somme riconosciute alle famiglie, riporta Attuale.
La sentenza 954/2026, emessa il 22 settembre, riguarda i militari deportati dopo l’8 settembre 1943. A decidere sono stati il presidente Vittorio Aliprandi e i consiglieri Giuseppe Serao e Daniela Fedele. In primo grado, erano stati riconosciuti 657.530 euro, ma adesso l’importo sale a 1.529.155 euro, più 80mila euro per la morte di un prigioniero, portando il totale a 1.609.155 euro, oltre agli interessi.
La causa coinvolge 19 posizioni di ex internati, con gli eredi assistiti dallo studio Delex del professor Giorgio Afferni e dagli avvocati Lavinia Florimo, Mauro Bresciani e Alessandro Bertoli. È uno dei quattro procedimenti collettivi promossi dallo studio per 235 famiglie. In questo contesto, la Germania non ha partecipato al processo. A impugnare la condanna del Tribunale di Brescia del settembre 2025 sono stati invece Palazzo Chigi e il Tesoro, difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato. Gli eredi hanno presentato un appello incidentale chiedendo di aumentare gli importi, e i giudici hanno rigettato integralmente il primo e accolto in parte il secondo.
La motivazione della Corte si fonda sulle responsabilità dei crimini nazisti. L’Avvocatura sosteneva che la legge del 2022, istituendo un Fondo italiano per i ristori, avesse sottratto la Germania alla giurisdizione dei nostri tribunali. La Corte non concorda e richiama la sentenza 238/2014 della Consulta sui diritti fondamentali e l’ordinanza 23669/2025 della Cassazione. I giudici affermano che il Fondo “non ha inciso sul rapporto sostanziale” alla base delle richieste; la responsabilità rimane “attribuita in via esclusiva allo Stato tedesco”. L’Italia paga in esecuzione di una condanna definitiva.
Inoltre, esistono limiti netti ai poteri dell’Avvocatura. Il Mef può partecipare al processo per il suo interesse economico, ma non può sostituirsi alla Germania nella difesa e soprattutto non può sollevare autonomamente la prescrizione dei crediti. Questo rappresenta un ostacolo superato per le famiglie. La Corte ha respinto anche la tesi secondo cui la cattura, deportazione e lavoro forzato non sarebbero sufficienti a costituire crimini internazionali, considerando tali condotte lesive di norme inderogabili del diritto internazionale.
La revisione degli importi è stata netta. Il Tribunale aveva calcolato il danno non patrimoniale in 55 euro per giornata di internamento, richiamando erroneamente le tabelle milanesi. La Corte ha stabilito 115 euro, suddivisi in 84 euro per danno biologico temporaneo e 31 euro per danno morale. I periodi vengono conteggiati dalla cattura fino al rimpatrio; per 1.167 giorni di prigionia, il risarcimento ammonta a 134.205 euro. La Corte accoglie anche la domanda di una nipote per un uomo morto il 24 marzo 1944 nello Stalag VI C, a Gross Fullen, stroncato da denutrizione e lavoro massacrante, riconoscendo a lei 80mila euro per il dolore dei familiari di cui è erede. La salma non fu rimpatriata.
Tuttavia, non tutto è vinto. Allo stesso tempo, i giudici negano il ristoro delle retribuzioni mai versate nei campi, poiché mancano elementi per calcolarle. Respinta anche una domanda collegata alla morte, nel 1946, di un militare che aveva contratto la tubercolosi in prigionia: è provata la malattia, non il rapporto causale con il decesso. Le spese giudiziarie rimangono compensate per un terzo, con gli altri due terzi posti a carico del Mef e della Presidenza del Consiglio.