Risarcimento danni per software: novità nella direttiva Ue 2853 e il ruolo dell’intelligenza artificiale

20.09.2025 12:35
Risarcimento danni per software: novità nella direttiva Ue 2853 e il ruolo dell'intelligenza artificiale

Roma, 20 settembre 2025 – La direttiva Ue 2853 del 2024, che entrerà in vigore entro dicembre dell’anno prossimo, introduce significative novità in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. In particolare, la nuova normativa estende la responsabilità per danni anche a quelli di natura psicologica provocati da prodotti imperfetti, come spiegato da Emmanuela Bertucci, avvocato di Aduc (Associazione per i diritti degli utenti e consumatori), riporta Attuale.

Riconosciuti i danni da aggiornamento software

La normativa precedente, risalente al 1985, si limitava a garantire la responsabilità solo per danni materiali. Con la nuova direttiva, invece, viene riconosciuto il danno derivante da aggiornamenti software, ad esempio quello causato dalla perdita di dati. Pertanto, se un utente subisce la perdita di informazioni a causa di un aggiornamento, potrà richiedere un risarcimento.

Chi risponde dei danni

La direttiva si applica a tutti gli attori coinvolti nella commercializzazione del prodotto: non solo ai fabbricanti, ma anche a distributori, fornitori e piattaforme online. Inoltre, è importante notare che la nuova normativa si estende anche agli importatori provenienti da paesi extra UE, considerato che l’Unione Europea rappresenta un mercato digitale ristretto. Se un prodotto viene acquistato direttamente da un fornitore al di fuori dell’UE, non sarà coperto dalla direttiva; viceversa, se l’acquisto avviene tramite una piattaforma che rientra sotto la giurisdizione UE, la copertura sarà garantita, evidenziando il ruolo cruciale della sede legale del produttore.

Come si dimostrano i diritti

La direttiva introduce misure utili per dimostrare l’onere della prova. Nel caso in cui un consumatore subisca un danno a seguito di un aggiornamento software, non sarà necessario ingaggiare esperti informatici per attestare il danno. L’utente potrà richiedere la divulgazione delle prove alla controparte e, se quest’ultima non presentasse valide evidenze, si stabilirà una presunzione a suo favore. In tal modo, sarà sufficiente dimostrare una probabilità del nesso di causa tra la perdita di dati e l’aggiornamento.

La nuova frontiera da intelligenza artificiale

Un ambito d’interesse emergente riguarda le richieste di risarcimento relative a danni provocati da chatbot e altre forme di intelligenza artificiale. La direttiva offre un quadro che potrebbe includere anche danni psicologici, sebbene in modo non esplicito. La questione di come qualificare i danni subiti da un utente a causa dell’interazione con un’intelligenza artificiale, come nel caso di una risposta negativa di un assistente virtuale, rappresenta una sfida giuridica significativa per il futuro.

“Necessaria un’assistenza tecnica”

Infine, si evidenzia che per avviare un’azione legale di risarcimento contro un soggetto stabilito in Italia è necessaria un’assistenza tecnica adeguata, poiché il processo potrebbe risultare lungo e complesso. Al contrario, presentare un ricorso a un soggetto europeo risulta essere una procedura molto più snella, evidenziando un apparente paradosso nella gestione delle controversie legali in ambito europeo.

1 Comment

  1. Mah, finalmente una nuova norma che riconosce anche i danni psicologici! Speriamo che questa direttiva non resti un’invenzione teorica… Con la tecnologia che avanza, ci sono troppi rischi. Ma chissà, quanto ci vorrà per farla rispettare davvero?

Aggiungi un commento per baltic_fog Annulla risposta

Your email address will not be published.

Da non perdere