Riforma elettorale: il costituzionalista avverte, “numerosi rischi e indebolimento del Parlamento”

18.07.2026 03:25
Riforma elettorale: il costituzionalista avverte, "numerosi rischi e indebolimento del Parlamento"

Approvata la riforma elettorale della Camera: pesanti critiche all’integrità del Parlamento italiano

Roma, 18 luglio 2026 – Con l’approvazione della Camera, la riforma elettorale ha superato un passaggio rilevante. Le modifiche introdotte attenuano alcuni profili estremi: eliminazione del ballottaggio, soglia al 42 per cento, tetti massimi più ragionevoli per i seggi del vincitore. Tuttavia, l’impianto resta invariato: premio di governabilità, liste bloccate e indicazione preventiva del candidato presidente del Consiglio, riporta Attuale.

Il premio è stato corretto, ma non sanato. Esso continua a trasformare una maggioranza relativa qualificata in una maggioranza parlamentare precostituita, destinata a sostenere il premier indicato prima del voto. Così, la legge elettorale non si limita alla distribuzione dei seggi: incide sulla forma di governo, sulle prerogative del presidente della Repubblica e sulla libertà del Parlamento nel formare il rapporto fiduciario. Una coalizione che non rappresenta la maggioranza assoluta degli elettori potrebbe ottenere un vantaggio parlamentare anche con uno scarto minimo sulla coalizione perdente. La Corte costituzionale non vieta ogni premio, ma richiede proporzionalità e ragionevolezza.

La clausola secondo cui il premio opera solo se la stessa coalizione raggiunge la soglia in entrambe le Camere apre nuovi problemi costituzionali. Camera e Senato sono organi distinti, eletti con procedimenti autonomi. Subordinare l’effetto dell’elezione di una Camera al risultato dell’altra comprime l’autonomia dei due procedimenti. Per il Senato, il vizio è ancora più evidente: l’articolo 57 della Costituzione ne prevede l’elezione su base regionale. Un premio nazionale, calcolato su cifre nazionali e poi proiettato sulle regioni, svuota quella base regionale.

Resta aperto anche il profilo del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Se gli elettori di quel territorio concorrono alle cifre nazionali rilevanti per il premio e le soglie, ma i suoi seggi non contribuiscono alla dotazione del premio, si crea un’evidente asimmetria: partecipano a decidere chi vince, ma non sopportano lo stesso costo rappresentativo imposto alle altre circoscrizioni.

Il secondo nodo riguarda le liste bloccate. Qui l’illegittimità appare ancora più netta. La sentenza n. 1 del 2014 ha censurato un sistema nel quale l’elettore non poteva incidere sulla scelta degli eletti, e tutti i parlamentari risultavano privi di una indicazione personale dei cittadini. La riforma non supera quel vizio: lo generalizza. Elimina i collegi uninominali, conferma le liste bloccate, mantiene pluricandidature e aggiunge liste premiali nazionali. L’elettore vota, ma non sceglie. La scelta effettiva resta nelle mani delle leadership di partito.

Il terzo nodo riguarda il voto dei fuorisede. L’esigenza è reale: studenti, lavoratori e persone in cura lontano dal comune di residenza devono poter votare. Ma la soluzione approvata è debole sul piano pratico e problematica su quello costituzionale. È debole perché introduce una procedura preventiva, burocratica e selettiva. È problematica perché, se l’elettore vota nel comune di domicilio per candidati e liste di quella circoscrizione e non della propria circoscrizione di residenza, si altera il rapporto tra popolazione residente, distribuzione dei seggi e rappresentanza territoriale. I seggi sono attribuiti alle circoscrizioni in proporzione alla popolazione residente: se una parte dei residenti vota altrove, alcuni territori eleggono anche con voti di cittadini che non ne fanno parte.

Questi difetti non sono isolati. Premio, liste bloccate, slittamenti territoriali, deroghe speciali e voto fuori sede costruito male rivelano la stessa logica: il voto è trattato come materia da aggregare e correggere, non come l’atto con cui un cittadino sceglie un rappresentante riconoscibile. Il risultato è una rappresentanza più debole e un Parlamento meno capace di svolgere la propria funzione democratica.

Una legge elettorale costituzionalmente orientata dovrebbe fare l’opposto: favorire la partecipazione senza alterare la rappresentanza territoriale; restituire agli elettori il potere di scelta; rendere prevedibile il rapporto tra voto e seggio; promuovere aggregazioni politiche senza produrre maggioranze artificiali. La riforma approvata dalla Camera non va in questa direzione. Non rafforza il Parlamento, lo rende più dipendente dalle leadership. In un ordinamento parlamentare, la legge elettorale non può introdurre surrettiziamente una logica plebiscitaria. Se lo fa, non rafforza la democrazia: ne indebolisce le condizioni effettive.

*Professore di diritto costituzionale presso l’Universitas Mercatorum, Roma

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