Nuovo Scambio di Embrioni al San Raffaele: L’Impatto Legale sul Diritto Familiare
Roma, 12 agosto 2026 – Il caso dello scambio di embrioni al San Raffaele di Milano ha riacceso un acceso dibattito legale in merito alla questione di di chi sarebbe stato legalmente figlio se fosse nato un bambino da un impianto errato. Questo interrogativo tocca tematiche complesse del diritto di famiglia e della procreazione medicalmente assistita (PMA), coinvolgendo il patrimonio genetico, la gravidanza, la volontà dei genitori e l’interesse del minore, riporta Attuale.
Il caso richiama alla mente incidenti precedenti, tra cui il noto errore commesso all’ospedale Pertini di Roma nel 2013, dove uno scambio di embrioni tra due coppie emerse durante la gravidanza suscitò un analogo interrogativo: qual è il principio che deve prevalere, quello genetico oppure quello basato sulla volontà di diventare genitori e sul legame creato durante la gestazione?
Un caso diverso ma altrettanto significativo fu quello delle bambine scambiate nella nursery dell’ospedale di Mazara del Vallo nel 1998, dove due neonate furono affidate alle famiglie sbagliate, con la verità che emerse solo tre anni dopo un controllo genetico. Anche in quella situazione, si dovette stabilire se il legame biologico potesse prevalere sugli affetti e sulla relazione costruita con le famiglie. L’avvocato Gianni Baldini, esperto di biodiritto, ha illuminato sull’attuale stato della legislazione italiana riguardo a queste complesse questioni.
“La legge 40/04 e la giurisprudenza in materia di procreazione medicalmente assistita sono chiare: il dato biologico/genetico è secondario rispetto al fattore sociale. Genitore è colui che si assume la responsabilità sul nato”, ha dichiarato Baldini, sottolineando che il consenso informato alla prestazione medica fonda lo status di genitore, rendendo irrilevante l’errore del medico.
In merito alla possibilità che la coppia genetica dell’embrione richieda il riconoscimento legale del bambino, Baldini afferma che “la derivazione genetica dell’embrione non può prevalere sul fattore sociale. In questo caso, la legge tutela la donna che ha partorito”, facendo riferimento all’articolo 269, 3° comma del codice civile che stabilisce che “madre è colei che partorisce”.
Un’altra questione fondamentale è la responsabilità in caso di errore. “La responsabilità deve essere accertata. L’ospedale deve dimostrare di avere protocolli adeguati, e per il medico si deve verificare se vi siano colpe nella sua condotta. La normativa stabilisce che la coppia deve chiedere risarcimento all’ospedale, il quale può rivalersi sul medico”, ha spiegato Baldini. Il risarcimento potrebbe includere danni biologici, morali ed esistenziali.
Infine, quando emergono casi di scambio di neonati, come a Mazara del Vallo, la legge non prevede specifiche soluzioni per tali errori. Baldini afferma che, alla luce della giurisprudenza, “il giudice deve sempre agire nell’interesse del minore, considerare se sia meglio rimanere nella famiglia che lo ha accudito o essere affidato ai genitori biologici”.
In conclusione, il caso del San Raffaele evidenzia le lacune della legislazione italiana sulle nuove sfide poste dalla riproduzione assistita. Come dimostra l’esperienza precedente dell’ospedale Pertini, la normativa attuale non offre risposte adeguate in caso di errore medico, lasciando ai giudici il compito di ponderare gli interessi in conflitto per giungere a decisioni appropriate.