La mensilità aggiuntiva si riceve se è prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento, oppure se si rispettano alcuni requisiti. Come funziona per chi è ancora nel mondo del lavoro e tutto quello che c’è da sapere
Ètempo di quattordicesima, o quasi. La mensilità aggiuntiva si riceve tra i mesi di giugno e luglio, secondo quanto previsto da alcuni contratti collettivi. In gergo tecnico, la quattordicesima mensilità dello stipendio è un esempio di “retribuzione differita” che spetta ad alcuni lavoratori dipendenti se prevista nel contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Il suo ammontare non viene erogato ogni mese, ma matura ogni mese di lavoro e viene pagata in un’unica soluzione, secondo le scadenze previste dai singoli contratti collettivi. L’importo è dato dalla somma dei singoli ratei che il dipendente matura per ogni mese in cui è in forza all’azienda. Il periodo di maturazione della quattordicesima di norma decorre da luglio a giugno dell’anno successivo (tranne i periodi che non ne danno diritto).
E come si calcola? L’ammontare della quattordicesima e la scadenza entro cui dev’essere riconosciuta vengono disciplinate dai singoli contratti collettivi. Sono tuttavia ammesse condizioni di maggior favore da parte dei contratti aziendali. Se il contratto collettivo non prevede la quattordicesima, l’azienda può decidere di erogarla, disciplinandola in un apposito accordo interno. L’ammontare della quattordicesima mensilità dello stipendio è di norma pari alla retribuzione prevista per il mese di erogazione. Se ad esempio la liquidazione avviene entro il 30 giugno di ogni anno, la quattordicesima sarà pari alla retribuzione di giugno.
Le assenze per chi è ancora nel mondo del lavoro
Attenzione, però. Nel conteggio si considerano i mesi in cui il dipendente è stato in forza presso l’azienda, eccezion fatta per quelle assenze che non consentono la maturazione della quattordicesima, come ad esempio: le assenze non retribuite; le assenze ingiustificate; la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; l’aspettativa non retribuita; il congedo parentale; la cassa integrazione pagata direttamente dall’Inps al dipendente; lo sciopero. Per chi è ancora nel mondo del lavoro, dunque, attenzione alle assenze, che rischiano di non far maturare la cifra extra. L’erogazione dipende dal contratto collettivo: ad esempio, la quattordicesima nel contratto del commercio deve essere pagata dai datori di lavoro entro il 1° luglio di ogni anno e matura nei dodici mesi precedenti.
La quattordicesima ai pensionati
E per i pensionati? In questo caso la quattordicesima è una somma aggiuntiva alla pensione corrisposta dall’Inps a luglio o a dicembre di ogni anno. Spetta se i beneficiari hanno almeno 64 anni e sono titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria. La quattordicesima ai pensionati spetta anche se hanno un reddito complessivo fino a due volte il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti (dal 2017). In base alla clausola di salvaguardia, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a due volte il trattamento minimo – e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante -, l’importo della quattordicesima viene corrisposto fino a concorrenza del limite maggiorato.
Il pagamento viene fatto d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni, sulla base dei redditi degli anni precedenti. Per coloro che perfezionano i requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la prestazione viene liquidata sulla rata del mese. Per chi perfeziona i requisiti prescritti dal 1° agosto o dal 1° luglio al 31 dicembre, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, entro i limiti anagrafici e reddituali previsti, la quattordicesima sarà invece attribuita d’ufficio con la rata del mese di dicembre.
Fonte: Today