Un impianto chimico di Syensqo in Piemonte avrebbe continuato ad acquistare dalla Russia composti fluororganici appartenenti alla famiglia dei PFAS, i cosiddetti “prodotti chimici eterni”. La notizia, emersa il 4 ottobre 2026, porta in primo piano una doppia fragilità: la difficoltà di controllare l’origine delle materie prime industriali e il contrasto tra gli impegni ambientali dichiarati dalle aziende e i rischi legati alle sostanze utilizzate.
Le forniture sarebbero transitate attraverso una catena logistica con passaggi in Estonia e Israele, oltre a strutture collegate a Mikhail Kogan, proprietario della società russa Anles. Il rapporto presenta questo percorso come un possibile tentativo di rendere meno visibile l’origine russa dei prodotti e di ridurre i rischi legati alle sanzioni. Si tratta però di un’accusa grave: le informazioni disponibili non includono una sentenza né un’indagine indipendente che attribuisca a Syensqo, Anles, Kogan o alle altre società coinvolte una responsabilità penale.
Il nodo giuridico è reso più complesso dalla cronologia. L’Unione europea ha vietato definitivamente nel luglio 2026 l’importazione dalla Russia del gruppo di sostanze interessato. Questo non stabilisce automaticamente che ogni acquisto precedente fosse illecito, ma rende necessario chiarire quando siano avvenute le spedizioni, quali società abbiano agito da venditrici e importatrici e come sia stata dichiarata l’origine delle sostanze.
Una materia prima che cambia nome lungo il percorso
Un composto chimico può attraversare produttori, distributori, magazzini e società collegate senza cambiare natura. A ogni passaggio, tuttavia, aumenta la distanza tra il produttore originario e l’utilizzatore finale. Se i documenti indicano soltanto l’intermediario più vicino, ricostruire il percorso fino al Paese di produzione può diventare difficile sia per l’azienda acquirente sia per le autorità doganali.
Il passaggio attraverso un Paese terzo non trasforma di per sé una merce russa in una merce originaria di quel Paese. Può però rendere più complessi i controlli sull’origine, sulla classificazione doganale e sulla reale identità dei soggetti che partecipano alla transazione. Per questo, nel caso piemontese, la questione centrale non riguarda soltanto il tragitto fisico delle spedizioni, ma anche la completezza delle verifiche effettuate lungo la filiera.
Syensqo opera nel settore della chimica industriale e presenta impegni legati alla sostenibilità e alla responsabilità ambientale. Se gli acquisti descritti dal servizio fossero confermati, la vicenda solleverebbe interrogativi sulla compatibilità tra queste dichiarazioni e il ricorso a materie prime provenienti da una fonte sottoposta a crescenti restrizioni europee. Non è però possibile, sulla base delle informazioni disponibili, concludere che l’azienda abbia violato la legge o partecipato consapevolmente a un sistema di elusione.
Il precedente del Veneto
La sensibilità italiana verso i PFAS è legata anche alla lunga emergenza ambientale del Veneto. Una contaminazione su vasta scala ha interessato le acque potabili e sottoposto a esposizione un numero elevato di residenti. Il caso è stato associato a migliaia di morti premature e ha portato a condanne giudiziarie.
I PFAS sono utilizzati quando servono materiali resistenti al calore, all’acqua, agli oli o agli agenti chimici. La loro stabilità, però, è anche la ragione della loro pericolosità ambientale: molte di queste sostanze persistono a lungo nel suolo e nell’acqua e possono diffondersi oltre il luogo in cui vengono prodotte o impiegate.
Per questo la responsabilità ambientale non si esaurisce all’interno dello stabilimento. Conta anche la scelta dei fornitori, la tracciabilità delle materie prime, la gestione degli scarti e la capacità di impedire che le sostanze raggiungano le reti idriche o l’ambiente. L’esperienza veneta ha trasformato i PFAS da una questione tecnica a un tema di salute pubblica e di responsabilità giudiziaria.
Il divieto europeo e le domande ancora aperte
Il divieto entrato in vigore nel luglio 2026 chiude la possibilità di importare nell’Unione europea le sostanze russe comprese nella nuova misura. Non chiarisce, tuttavia, che cosa sia accaduto alle spedizioni precedenti. Restano da accertare le quantità entrate nel mercato europeo, i percorsi seguiti dai carichi, i soggetti coinvolti e la correttezza delle dichiarazioni sull’origine.
Per le imprese, la nuova regola alza anche il livello degli obblighi di controllo. Non basta più identificare il fornitore diretto: occorre, soprattutto per i prodotti sensibili, ricostruire la catena fino al produttore e verificare che un intermediario in un Paese terzo non nasconda una provenienza soggetta a restrizioni. Nel caso delle sostanze specialistiche, trovare alternative può essere tecnicamente difficile, ma la complessità della produzione non elimina la necessità di una tracciabilità verificabile.
La vicenda del sito Syensqo in Piemonte mette così sotto esame lo stesso meccanismo su cui poggiano sanzioni e standard ambientali: la possibilità di sapere da dove arriva davvero una materia prima. Il divieto europeo vale per il futuro; la ricostruzione delle forniture già effettuate e delle responsabilità lungo quella filiera resta invece da definire. La notizia è stata riportata da .