Roma, 30 luglio 2026 – La polemica riguardante il riconoscimento facciale negli spazi pubblici continua a infuriare, poiché il governo italiano propone la sua introduzione a seguito dei recenti eventi di Bologna e della Val di Susa. La questione ha sollevato preoccupazioni anche a Bruxelles, dove oggi si è registrato uno scambio di critiche tra Unione Europea e Italia. Il portavoce della Commissione, Thomas Regnier, ha affermato che “il riconoscimento facciale è una pratica vietata dalla legge sull’Ia (AI-Act), già in vigore dallo scorso anno e che entrerà in applicazione entro la fine di quest’anno”, sottolineando che “non vogliamo che l’Ia consenta un controllo pubblico sui nostri spostamenti quotidiani: questo è chiaramente vietato”, ma ha specificato che non intende intervenire “nel caso specifico italiano”, riporta Attuale.
Un iter travagliato anche in Europa
Il riconoscimento facciale è stato uno dei temi più controversi durante l’iter della legge europea sull’intelligenza artificiale, suscitando forti disaccordi tra chi chiede il divieto della sorveglianza biometrica negli spazi pubblici e chi sostiene la necessità di mantenere spazi di utilizzo per esigenze di sicurezza. Il Parlamento europeo aveva richiesto un divieto permanente dell’uso di sistemi automatizzati per l’identificazione delle persone in luoghi pubblici. Durante le discussioni sull’AI Act, la questione è rimasta un nodo cruciale di confronto tra Parlamento, Commissione e Stati membri, fino all’accordo raggiunto nel testo definitivo del regolamento.
Secondo l’Ai Act si tratta di “rischio inaccettabile”
L’AI Act, che è entrato in vigore il 2 agosto 2024 – con le norme sull’identificazione biometrica divenute operative a partire da febbraio 2025 – adotta un approccio che valuta il livello di rischio associato ai sistemi di IA. Tra le pratiche considerate a rischio inaccettabile, e pertanto vietate, si trova il riconoscimento facciale. In particolare, il regolamento sancisce un divieto generale di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi pubblici per finalità di contrasto alla criminalità, anche se esistono delle eccezioni.
Le eccezioni in cui il riconoscimento è consentito
Gli Stati membri possono legiferare in merito a eccezioni per l’uso limitato del riconoscimento facciale in specifici casi, legati a 16 crimini gravi dettagliati nel regolamento dell’UE. Questi includono:
- Ricerca mirata di vittime specifiche
- Sequestri di persona
- Tratta e sfruttamento sessuale di esseri umani
- Persone scomparse
- Prevenzione di minacce alla vita o all’incolumità fisica delle persone
- Attacchi terroristici
Qualsiasi utilizzo eccezionale deve essere giustificato come necessario e proporzionato e ottenere una autorizzazione preventiva da un’autorità giudiziaria o amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante. In situazioni di urgenza, l’autorizzazione deve essere richiesta entro 24 ore. Qualora l’autorizzazione venga negata, tutti i dati e i risultati devono essere distrutti.
L’uso dell’identificazione biometrica remota in tempo reale deve essere segnalato all’autorità di vigilanza di mercato e all’autorità garantista per la protezione dei dati pertinenti.
L’identificazione su materiale raccolto prima del reato
Una situazione diversa riguarda l’identificazione biometrica remota di soggetti indagati, effettuata sulla base di materiale raccolto in precedenza. L’AI Act la considera un sistema ad alto rischio e quindi non la vieta, ma ne richiede la preventiva autorizzazione da parte di un’autorità giudiziaria o amministrativa, e notifica alle autorità competenti in materia di protezione dei dati e di vigilanza sul mercato.