Il diritto alla salute prevale nello spegnimento degli altiforni dell’ex Ilva di Milano
Milano, 5 ottobre 2026 – Il diritto alla salute dei cittadini prevale sul resto. È questo, in sintesi, il contenuto del provvedimento di 11 pagine con cui la Corte d’Appello di Milano – sezione specializzata in materia di impresa ha confermato, per la seconda volta, il provvedimento con cui lo scorso luglio è stato disposto lo spegnimento degli altiforni dell’ex Ilva. Per il collegio, presieduto dal presidente Giuseppe Ondei, pur dando atto che in udienza è stato segnalato che “l’attività produttiva è in via di sospensione (con ciò apparendo fortemente ridimensionato l’interesse cautelare rappresentato nei ricorsi)” – ritiene come l’eventuale “spegnimento” degli altiforni “appaia – in ogni caso – cedevole rispetto al preminente diritto alla salute nell’ottica del necessario bilanciamento dei contrapposti interessi”, riporta Attuale.
In particolare, per i giudici, a prescindere dalle valutazioni di merito assunte con il decreto numero 425/2026 (la decisione dello scorso luglio, ndr) “e che restano estranee al presente procedimento” – si ritiene che, “anche in tale evenienza (lo spegnimento degli altiforni), la tutela del diritto alla salute risulti comunque prevalente, nel doveroso rispetto dell’interpretazione data in sede comunitaria, oltre che delle stesse previsioni costituzionali di diritto interno”, si legge. Nulla cambia, per il collegio, il presunto elemento di “novità” rappresentato dalle ricorrenti Ilva spa e Acciaierie D’Italia holding, entrambe in amministrazione straordinaria, l’udienza fissata davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, il 20 ottobre 2026, “non valutabile in termini di ‘elemento sopravvenuto’ e che, diversamente da quanto rappresentato, non possa incidere sul giudizio di bilanciamento”.
“La sospensione solo se danno grave”
“La sospensione dell’efficacia esecutiva di un provvedimento impugnato avanti alla Suprema Corte di Cassazione presupponga che, dalla sua esecuzione, ‘possa derivare grave e irreparabile danno’, quali requisiti che devono coesistere, con onere di prova da parte di chi invoca la sospensione”, aggiunge la Corte d’Appello di Milano nell’ordinanza depositata oggi con cui ha respinto la richiesta fatta da Ilva e da Acciaierie d’Italia per una sospensione del decreto sulla fermata dell’area a caldo (decreto che scade il 26 ottobre) sino alla pronuncia della Cassazione (che terrà udienza il 20 ottobre).
Per la Corte d’Appello di Milano, presidente Giuseppe Ondei, “resta estranea al procedimento ogni valutazione prognostica relativamente all’ammissibilità/fondatezza delle questioni sottoposte alla Corte di Cassazione con i ricorsi straordinari”. “Nella tradizionale accezione seguita da questa Corte di Appello – argomentano i giudici di Milano – la gravità del danno deve essere valutata in relazione alle condizioni soggettive delle parti, ravvisandosi nell’eccezionale sproporzione fra il vantaggio che una parte otterrebbe dall’esecuzione immediata del provvedimento e il pregiudizio subito dall’altra”. Inoltre, proseguono i magistrati, “il danno è irreparabile quando non risulti suscettibile di un’eventuale reintegrazione per equivalente, laddove venga accolto il ricorso per Cassazione – fermo restando che, a detti fini, deve procedersi al bilanciamento fra i contrapposti interessi di cui le parti sono portatori”.