DDL Consenso: necessità di chiarezza sulla definizione di consenso sessuale, riporta Attuale.
Roma, 27 novembre 2025 – Nella polemica sul ddl Consenso c’è un dato che rischia di sfuggire: molti cittadini non sanno con esattezza cosa significhi prestare o negare un consenso sessuale. “Per questo serve chiarezza nella norma”, spiega il magistrato Valerio de Gioia, consigliere della Corte d’appello di Roma e consulente della commissione parlamentare d’inchiesta sul femminicidio, che ci aiuta a capire cosa cambierebbe davvero.
Cosa vuol dire?
“Libero significa validamente espresso: una persona ubriaca o semi-incosciente, ad esempio, non può prestare un consenso valido. Attuale vuol dire che deve durare per tutto il rapporto: se l’altro dice basta, ci si ferma”.
Nell’attuale legge non si parlava di consenso?
“Di fatto sì. La Cassazione afferma da anni che qualsiasi atto senza consenso configura violenza sessuale. Il ddl rende esplicito ciò che la giurisprudenza ha già chiarito”.
Perché esplicitarlo?
“Perché non è così scontato per tutti. Basta leggere le reazioni online: qualcuno pensa serva un “modulo”, altri non considerano che il consenso deve essere inequivocabile nel contesto della relazione. Mettere tutto nero su bianco aiuta anche i giudici di merito, come dimostra la nota sentenza del caso della hostess: lì si disse che il silenzio valesse consenso, ma la Cassazione ha ricordato che la paralisi da paura – il freezing – non lo è”.
La questione del silenzio che non è assenso è legata anche all’altra aggiunta del ddl sulla “vulnerabilità della persona offesa”.
“Sì. Il consenso non si presume mai. Avere detto sì a un bacio non significa aver acconsentito ad altro. Una maggiore chiarezza normativa evita equivoci e aiuta i cittadini a capire cosa è lecito e cosa no”.
Sono stati sollevati alcuni dubbi. La ministra Roccella ha fatto riferimento al rischio di un ribaltamento dell’onere della prova.
“L’onere della prova è dell’accusa: lo impone l’articolo 27 della Costituzione e una legge ordinaria non può andare in senso contrario. Non mi sembra che la formulazione del ddl presenti questa criticità”.
Salvini, invece, ha espresso timori sulle maglie larghe dell’interpretazione e uno spazio “alle vendette personali”.
“Le denunce strumentali esistono già, ma sono una minima parte. Il sistema dei filtri – procure, indagini, udienza preliminare – funziona. Sta poi alla bravura dei magistrati valutare le dichiarazioni, e assicuro che l’attenzione sui casi è molto alta dato che le pene sono severe”.
Come giudica lo stop del Senato? “Non lo vedo come un segnale negativo. Chi vuole proteggere le donne sa che bisogna valutare bene le norme. È giusto prendersi il tempo necessario. Per come è formulato oggi, il ddl non dovrebbe avere difficoltà a essere approvato”.
Ci sono esempi di altri Paesi?
“La Francia ha chiarito che il consenso deve essere manifestato in modo esplicito. Molti Paesi europei stanno andando in questa direzione. Lo stiamo verificando anche con la commissione d’inchiesta”.
Il ddl Consenso si inserisce in un quadro che annovera già il Codice Rosso e il nuovo reato di femminicidio. L’Italia si sta muovendo nella giusta direzione?
“I dati dicono di sì: le denunce aumentano – segno di maggiore fiducia – e i femminicidi diminuiscono. Le misure cautelari introdotte dalla legge Roccella del 2023 stanno producendo effetti positivi. Non possiamo accontentarci, ma il trend è incoraggiante”.
Si può fare ancora di più?
“Certo. Non basta la legge: serve una nuova sensibilità da parte di magistrati, forze dell’ordine, operatori del diritto. E serve una nuova cultura del rispetto, soprattutto tra i più giovani. Sempre più spesso assistiamo a storie di ragazzi che impongono la geolocalizzazione alle fidanzate, e alcune di loro scambiano questo segnale terribile di possesso e controllo per un gesto d’amore. Il sommerso quindi è ancora enorme, ma la via è corretta”.